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Tesi di laurea - Cecilia Alzetta

 

Deflusso Minimo Vitale

fiume Tagliamento

Per comprendere la complessità di tale argomento non si può prescindere dalla definizione stessa del deflusso minimo vitale: il valore di portata minima che deve essere garantita in un corso d’acqua soggetto a derivazioni, al fine di tutelare gli ecosistemi fluviali e, in particolare, la vita acquatica; oltre alle finalità ambientali proprie del corso d’acqua, la presenza del deflusso negli alvei è funzionale anche ad altri utilizzi o finalità, quali l’approvvigionamento idrico, la ricarica della falda di subalveo, gli aspetti paesaggistici e la pesca.

Si tratta di un parametro di difficile determinazione, in quanto basato sul regime dei deflussi del corso d’acqua, condizionato a sua volta da una pluralità di fattori, di tipo idrologico e morfologico, correlati con caratteristiche di piovosità della zona, con l’ampiezza del bacino, con le tipologie di terreni, con la permeabilità dell’alveo, ecc.

La determinazione del deflusso minimo, pertanto, dovendo mettere in correlazione le caratteristiche di deflusso con la vita biologica nell’acqua, deve essere riferita ad ogni singolo corso d’acqua e può risultare soltanto da esercizi sperimentali estesi a periodi temporali dell’ordine almeno di alcuni anni.

 

Evoluzione Normativa

Il concetto del deflusso minimo vitale fu introdotto per la prima volta dalla L. 183/89. Si trattava di un concetto innovativo, che non trovava riscontro nella precedente legislazione in materia di derivazioni di acque pubbliche, disciplinate dal T.U. approvato con R.D. 1775/1933. Infatti, gli impianti derivatori, realizzati precedentemente all’entrata in vigore della L. 183/89, non prevedono il rilascio del deflusso minimo vitale, né i rispettivi disciplinari di concessione, né tutti sono dotati di dispositivi idonei al rilascio.

Il D.Lgs. 275/93 ha introdotto l’obbligo del rilascio, contestualmente ai nuovi provvedimenti di concessione a derivare, così come la L.R. 36/94 ha ribadito lo stesso principio.

È pur vero che all’introduzione dell’obbligo amministrativo non si è fatta menzione della quantificazione delle portate di acqua da rilasciare.

Un primo indirizzo tecnico venne fornito dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione nella circolare dd 24.02.1994, ma fu con la delibera n. 7 “Adozione di misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto nel bacino del fiume Tagliamento” del 18/12/01, che per la prima volta si quantificarono, sia pure in maniera provvisoria, le portate d’acqua da rilasciare in corrispondenza delle opere di presa delle derivazioni. Tale portata è una grandezza finalizzata ad imporre una misura di salvaguardia, da applicarsi mediante rilasci in corrispondenza dei punti di presa, nelle more dell’individuazione del deflusso minimo vitale.

Quasi contemporaneamente, fu approvata dal Consiglio regionale la legge 27/11/2001 n. 28, con la quale si introduceva un criterio di calcolo analogo a quello della delibera, al fine però di determinare proprio il deflusso minimo vitale, in attesa delle determinazioni dell’Autorità di Bacino competente.

A seguito del ricorso presentato da vari soggetti titolari di impianti di derivazione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche annullava la delibera n. 7/2001 dell’Autorità di Bacino che, successivamente, reiterò le norme di salvaguardia con deliberazione n. 6/2004, anch’essa, però, annullata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. L’annullamento della delibera n. 7/2001 è stato successivamente confermato dalla sentenza n. 12084/2006 delle Sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione.

La motivazione sostanziale, sulla quale si basano le sentenze di annullamento è legata al principio dettato dall’art. 17 della L. 183/98, secondo il quale le norme di salvaguardia non possono essere autonome ed avere carattere anticipatorio dei piani di bacino. In altre parole, le norme di salvaguardia possono essere adottate solo a tutela di disposizioni introdotte da un piano di bacino già progettato ed avviato verso la fase ultima della formale approvazione. Si osserva che nel caso in questione non esiste alcun piano di bacino riguardante le risorse idriche o la tutela delle acque.

In definitiva, dalle sentenze emerge che il piano di bacino, con specifico riferimento al settore delle acque, è lo strumento al quale l’assetto normativo assegna il compito di contemperare l’utilizzo condiviso delle risorse disponibili, nel rispetto degli usi plurimi delle acque, con riguardo sia alle esigenze dell’ambiente, sia a quelle del contesto socio-economico.

Si rammenta che prima il D.Lgs. 152/99 e poi il D.Lgs. 152/06 hanno previsto che le misure necessarie alla tutela quantitativa della risorsa idrica, tra cui le determinazioni riguardo al deflusso minimo vitale, trovino sede nel “Piano di Tutela delle Acque”, piano stralcio del Piano di Bacino.

A tutto ciò si aggiunge che le disposizioni in questione non sono accompagnate da apposita sanzione. L’unica sanzione applicabile, nel caso in questione, è quella prevista dall’art. 55, let. d), del R.D. n. 1775/1933: “È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici (oggi, la Regione) di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica….per abituale negligenza ed inosservanza della disposizioni legislative e regolamentari in vigore

La Direzione Centrale Ambiente e LL.PP., in conseguenza della mancata ottemperanza alle norme in materia di deflusso minimo vitale da parte della società Edipower, gestore del più importante tra gli impianti derivatori interessati, aveva avviato l’iter di revoca della concessione, sul quale la Giunta regionale si era pronunciata con delibera n. 2516 del 24/9/04, ravvisando l’opportunità di sospendere tale procedura. Infatti, pur constatando la revoca ineccepibile sotto il profilo amministrativo, la stessa, qualora concretizzata, avrebbe prodotto realisticamente una situazione di vacanza gestionale degli impianti, una situazione di deficit energetico e delle ricadute occupazionali negative.

È pur vero che, l’imminente entrata in vigore della delibera n. 6/2004 dell’Autorità di Bacino avrebbe fatto decadere la legge regionale 28/2001 rendendo, quindi, inefficacie il procedimento sanzionatorio già avviato sulla base di quest’ultima norma.

In aggiunta, l’Edipower, nell’agosto del 2004, aveva dichiarato la propria disponibilità a concordare un programma di rilasci.

Successivamente, fu introdotto l’art. 1 bis nella L.R. 28/2001, con il quale la Regione si faceva promotrice di attività di misura e monitoraggio, finalizzate alle determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del “Piano di Tutela della Acque”, strumento pianificatore di riferimento per la disciplina del corretto uso plurimo delle risorse idriche, compatibilmente con le risorse ambientali.

Sulla base della disponibilità offerta dalla nuova disposizione normativa, la Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. ha, successivamente, prodotto un programma di attività sperimentali da opere di presa dell’impianto derivatorio di Edipower, sul bacino dell’alto Tagliamento, inizialmente proposto dalla stessa Società.

Si specifica che, la sperimentazione non applica appieno le disposizioni della LR 28/2001, nel senso che ad alcune opere di presa verrà applicata la deroga al parametro previsto dall’art. 1 della legge stessa, il quale difficilmente avrebbe trovato applicazione in tutti i corsi d’acqua della regione, mentre da opere minori non verranno effettuati alcuni rilasci, in quanto irrilevanti ai fini sperimentali.

 

Conclusioni

La Giunta regionale, in data 22 marzo 2007, con delibera n. 617 “L.R. 28/2001, art 1 bis, comma 1 bis. Deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua. Sperimentazione nel bacino del fiume Tagliamento sull’efficacia dei rilasci da alcune prese di Edipower s.p.a.” ha approvato l’avvio della sperimentazione, a condizione che sia sentita l’Autorità di Bacino competente.

A seguito delle osservazioni da parte dell’Autorità di Bacino con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e LL.PP. sarà stabilita la data di inizio della sperimentazione.

La società Edipower avrà 15 giorni di tempo per adeguarsi e dare inizio ai sospirati rilasci d’acqua.

Si presume che l’inizio della sperimentazione potrà avvenire a metà maggio.