Deflusso Minimo Vitale
fiume Tagliamento
Per comprendere la
complessità di tale argomento non si può prescindere dalla definizione stessa
del deflusso minimo vitale: il valore di portata minima che deve essere
garantita in un corso d’acqua soggetto a derivazioni, al fine di tutelare gli
ecosistemi fluviali e, in particolare, la vita acquatica; oltre alle finalità
ambientali proprie del corso d’acqua, la presenza del deflusso negli alvei è
funzionale anche ad altri utilizzi o finalità, quali l’approvvigionamento
idrico, la ricarica della falda di subalveo, gli aspetti paesaggistici e la
pesca.
Si tratta di un
parametro di difficile determinazione, in quanto basato sul regime dei deflussi
del corso d’acqua, condizionato a sua volta da una pluralità di fattori, di
tipo idrologico e morfologico, correlati con caratteristiche di piovosità della
zona, con l’ampiezza del bacino, con le tipologie di terreni, con la
permeabilità dell’alveo, ecc.
La determinazione del deflusso minimo,
pertanto, dovendo mettere in correlazione le caratteristiche di deflusso con la
vita biologica nell’acqua, deve essere riferita ad ogni singolo corso
d’acqua e può risultare soltanto da esercizi sperimentali estesi a periodi
temporali dell’ordine almeno di alcuni anni.
Evoluzione Normativa
Il concetto del
deflusso minimo vitale fu introdotto per la prima volta dalla L. 183/89. Si
trattava di un concetto innovativo, che non trovava riscontro nella precedente
legislazione in materia di derivazioni di acque pubbliche, disciplinate dal T.U.
approvato con R.D. 1775/1933. Infatti, gli impianti derivatori, realizzati
precedentemente all’entrata in vigore della L. 183/89, non prevedono il
rilascio del deflusso minimo vitale, né i rispettivi disciplinari di
concessione, né tutti sono dotati di dispositivi idonei al rilascio.
Il D.Lgs. 275/93 ha
introdotto l’obbligo del rilascio, contestualmente ai nuovi provvedimenti di
concessione a derivare, così come la L.R. 36/94 ha ribadito lo stesso
principio.
È pur vero che
all’introduzione dell’obbligo amministrativo non si è fatta menzione della
quantificazione delle portate di acqua da rilasciare.
Un primo indirizzo
tecnico venne fornito dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione nella circolare dd 24.02.1994, ma fu
con la delibera n. 7 “Adozione di misure di salvaguardia finalizzate alla
definizione della portata di rispetto nel bacino del fiume Tagliamento”
del 18/12/01, che per la prima volta si quantificarono, sia pure in maniera
provvisoria, le portate d’acqua da rilasciare in corrispondenza delle opere di
presa delle derivazioni. Tale portata è una grandezza finalizzata ad imporre
una misura di salvaguardia, da applicarsi mediante rilasci in corrispondenza dei
punti di presa, nelle more dell’individuazione del deflusso minimo vitale.
Quasi
contemporaneamente, fu approvata dal Consiglio regionale la legge 27/11/2001 n.
28, con la quale si introduceva un criterio di calcolo analogo a quello della
delibera, al fine però di determinare proprio il deflusso minimo vitale, in
attesa delle determinazioni dell’Autorità di Bacino competente.
A seguito del ricorso presentato da vari
soggetti titolari di impianti di derivazione, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche annullava la delibera n. 7/2001 dell’Autorità di Bacino che,
successivamente, reiterò le norme di salvaguardia con deliberazione n. 6/2004,
anch’essa, però, annullata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche.
L’annullamento della delibera n. 7/2001 è stato successivamente confermato
dalla sentenza n. 12084/2006 delle Sezioni unite civili della Suprema Corte di
Cassazione.
La motivazione
sostanziale, sulla quale si basano le sentenze di annullamento è legata al
principio dettato dall’art. 17 della L. 183/98, secondo il quale le norme di
salvaguardia non possono essere autonome ed avere carattere anticipatorio dei piani
di bacino. In altre parole, le norme di salvaguardia possono essere
adottate solo a tutela di disposizioni introdotte da un piano di bacino già
progettato ed avviato verso la fase ultima della formale approvazione. Si
osserva che nel caso in questione non esiste alcun piano di bacino
riguardante le risorse idriche o la tutela delle acque.
In definitiva,
dalle sentenze emerge che il piano di bacino, con specifico riferimento al
settore delle acque, è lo strumento al quale l’assetto normativo assegna il
compito di contemperare l’utilizzo condiviso delle risorse disponibili, nel
rispetto degli usi plurimi delle acque, con riguardo sia alle esigenze
dell’ambiente, sia a quelle del contesto socio-economico.
Si rammenta che
prima il D.Lgs. 152/99 e poi il D.Lgs. 152/06 hanno previsto che le misure
necessarie alla tutela quantitativa della risorsa idrica, tra cui le
determinazioni riguardo al deflusso minimo vitale, trovino sede nel “Piano di
Tutela delle Acque”, piano stralcio del Piano di Bacino.
A tutto ciò si
aggiunge che le disposizioni in questione non sono accompagnate da apposita
sanzione. L’unica sanzione applicabile, nel caso in questione, è quella
prevista dall’art. 55, let. d), del R.D. n. 1775/1933: “È in facoltà
del Ministero dei lavori pubblici (oggi, la Regione) di dichiarare la decadenza
dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica….per abituale
negligenza ed inosservanza della disposizioni legislative e regolamentari in
vigore”
La Direzione
Centrale Ambiente e LL.PP., in conseguenza della mancata ottemperanza alle norme
in materia di deflusso minimo vitale da parte della società Edipower, gestore
del più importante tra gli impianti derivatori interessati, aveva avviato
l’iter di revoca della concessione, sul quale la Giunta regionale si era
pronunciata con delibera n. 2516 del 24/9/04, ravvisando l’opportunità di
sospendere tale procedura. Infatti, pur constatando la revoca ineccepibile sotto
il profilo amministrativo, la stessa, qualora concretizzata, avrebbe prodotto
realisticamente una situazione di vacanza gestionale degli impianti, una
situazione di deficit energetico e delle ricadute occupazionali negative.
È pur vero che,
l’imminente entrata in vigore della delibera n. 6/2004 dell’Autorità di
Bacino avrebbe fatto decadere la legge regionale 28/2001 rendendo, quindi,
inefficacie il procedimento sanzionatorio già avviato sulla base di quest’ultima
norma.
In aggiunta, l’Edipower,
nell’agosto del 2004, aveva dichiarato la propria disponibilità a concordare
un programma di rilasci.
Successivamente, fu
introdotto l’art. 1 bis nella L.R. 28/2001, con il quale la Regione si faceva
promotrice di attività di misura e monitoraggio, finalizzate alle
determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione
del “Piano di Tutela della Acque”, strumento pianificatore di riferimento
per la disciplina del corretto uso plurimo delle risorse idriche,
compatibilmente con le risorse ambientali.
Sulla base della disponibilità offerta dalla
nuova disposizione normativa, la Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. ha,
successivamente, prodotto un programma di attività sperimentali da opere di
presa dell’impianto derivatorio di Edipower, sul bacino dell’alto
Tagliamento, inizialmente proposto dalla stessa Società.
Si specifica che, la sperimentazione non
applica appieno le disposizioni della LR 28/2001, nel senso che ad alcune opere
di presa verrà applicata la deroga al parametro previsto dall’art. 1 della
legge stessa, il quale difficilmente avrebbe trovato applicazione in tutti i
corsi d’acqua della regione, mentre da opere minori non verranno effettuati
alcuni rilasci, in quanto irrilevanti ai fini sperimentali.
Conclusioni
La Giunta
regionale, in data 22 marzo 2007, con delibera n. 617 “L.R.
28/2001, art 1 bis, comma 1 bis. Deflusso minimo vitale delle derivazioni
d’acqua. Sperimentazione nel bacino del fiume Tagliamento sull’efficacia dei
rilasci da alcune prese di Edipower s.p.a.” ha approvato
l’avvio della sperimentazione, a condizione che sia sentita l’Autorità di
Bacino competente.
A seguito delle
osservazioni da parte dell’Autorità di Bacino con Decreto del Direttore della
Direzione Ambiente e LL.PP. sarà stabilita la data di inizio della
sperimentazione.
La società
Edipower avrà 15 giorni di tempo per adeguarsi e dare inizio ai sospirati
rilasci d’acqua.
Si presume che
l’inizio della sperimentazione potrà avvenire a metà maggio.
