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la valle si fa autostrada?

Incontro pubblico in Carnia

Relazione di Erasmo Venosi

 

L’affermarsi di dinamiche competitive globali e di relazioni di scambio tra aree geografiche giustificano l’adozione della metafora del territorio impresa, dell’idea di un territorio impegnato a sviluppare relazioni per rendersi più attrattivo, di un territorio coinvolto in un processo di crescente competizione che impone la costruzione, la difesa e l’accrescimento di vantaggi competitivi territoriali inseriti comunque in un contesto di sostenibilità e limite di capacità di carico ambientale coerentemente quindi soprattutto con le sue vocazioni.Per tali motivi ci saremmo aspettati un Master Plan e l’adozione di strumenti di valutazione, ma  si è adottato invece , il criterio della “ indifferibilità e urgenza “ per la scelta delle opere strategiche considerato che la legge obiettivo, contrariamente agli impegni programmatici sottoscritti, non è modificata.Incidentalmente va detto che nessuna definizione viene data per la identificazione di ciò che è strategico. Il Master Plan è il prodotto finale di un lavoro lungo ed interdisciplinare tra economisti, urbanisti, ecologi, ingegneri e sociologi che nel determinare una serie di scenari possibili propongono le scelte infrastrutturali coerenti con i problemi attuali e futuri che riguardano la società.Sarà poi il politico a fare la scelta finale tra scenari alternativi.Nel percorso italiano il politico non interviene alla conclusione del processo ma scende subito in campo e decide quali progetti devono essere realizzati precludendo la scelta tra le alternative e le vere priorità e alla società civile non resta che adeguarsi perdendo ogni capacità di critica e di proposta.Le grandi opere risultano, a nostro giudizio d’appannaggio di una ristretta concrezione d’interessi , e le loro correlazioni con le profonde dinamiche della società e i problemi della sostenibilità di un territorio svaniscono.

Legge Obiettivo

Nel 1994 fu emanata la prima legge organica di riforma del settore dei lavori pubblici del periodo repubblicano ponendo fine ad un disordine legislativo caratterizzato addirittura dall’emanazione di leggi speciali ed espressamente derogatorie di principi generali dell’ordinamento per la costruzione d’opere pubbliche.L’emanazione di una riforma organica era stata richiesta dalla Corte dei Conti che bocciando il “ Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 1991 “ avevano messo in evidenza come nel settore dei lavori pubblici vi fosse stata una “ caduta della corretta osservanza del principio di legalità “. E’ per questi motivi congiunti ad altri che saranno evidenziati, che si confuta la legge obiettivo che attraverso l’istituto della delega ha consentito l’emanazione del  D.lg. 190/2002 che ha introdotto un regime derogatorio rispetto alla ex legge Merloni (L 109/94 e succ. mod.) per la costruzione delle grandi infrastrutture, e alla procedura di V.I.A. introdotta nell’ordinamento con la L 349/86. Per comprendere appieno l’effetto prodotto dalla legge obiettivo sia consentito una breve digressione storica . La concessione d’opera pubblica è un istituto che affonda le sue radici nell’ordinamento dell’Italia postunitaria : la rete ferroviaria italiana fu realizzata attraverso tale istituto e senza oneri per la pubblica finanza del giovane Stato , perché la spesa per la realizzazione delle infrastrutture era tutta a carico del concessionario , il cui corrispettivo consisteva nello sfruttamento economico dell’opera costruita.Il regime fascista nel 1929 fece approvare una legge che trasformava la concessione in un contratto a trattativa privata : la finalità della legge era di evitare l’applicazione delle norme di contabilità pubblica che imponevano l’obbligo della gara per la stipulazione dei contratti da parte delle P.A. Tale legge inoltre prevedeva “ la concessione di sola costruzione “ rescindendo il legame tra la costruzione dell’opera e la sua gestione, consentendo una remunerazione del concessionario indipendentemente dalla gestione e minando la ratio dell’istituto concessorio per le opere pubbliche.

Tale norma rimasta in vigore fino alla riforma Merloni del 1994, ha consentito di derogare al rispetto della legislazione di contabilità pubblica che congiunta ad una prassi amministrativa fuori controllo ha creato figure di concessione (concessione di servizi, concessione di committenza che è un tipo di concessione che prevede il trasferimento al concessionario di tutti i compiti correlati alla realizzazione dell’opera, anche a carattere pubblicistico;il concessionario ,in tal modo si sostituisce direttamente e globalmente alla pubblica amministrazione;) che non avevano alcun fondamento normativo.Si realizzavano così fattispecie in cui il concessionario di opera pubblica, scelto senza gara dalla P.A. in base alla legge del 1929, si sostituiva completamente ad essa nell’assolvimento di funzioni pubbliche e successivamente sceglieva senza gara , gli appaltatori trasformandosi così in un mero intermediario finanziario .I passaggi da concessionario ad  appaltatore e da questi al subappaltatore determinano l’incremento del costo dell’opera , senza un miglioramento qualitativo della stessa . ma unicamente finalizzati alla remunerazione degli intermediari .Con la concessione di committenza il concessionario si sostituiva completamente alla P.A.: in particolare provvedeva alla progettazione . agli espropri, all’acquisizione di permessi, alla nomina dei collaudatori e alla scelta degli appaltatori .L’uso di tali figure concessorie consentiva l’aggiramento delle procedure d’evidenza pubblica (costituzione di una società concessionaria di diritto privato che agisce sul mercato come un imprenditore !), in netta violazione dei Principi Costituzionali d’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’ con la legge 109/94 (come modificato dalla L 415/98 e dal regolamento 554/98 che costituisce il testo di riferimento della normativa comunitaria) che si definisce la concessione, come quel contratto che differisce dall’appalto unicamente dal fatto che la controprestazione consiste nel diritto a gestire l’opera oppure in questo accompagnato da un prezzo.E’ abolita la concessione di sola costruzione prevista dalla L 1137/1929 e ancorata la controprestazione alla gestione dell’opera.La legge 166/02 denominata “ Merloni quater “ che adegua la normativa dei lavori pubblici alla legge obiettivo per le grandi infrastrutture, ha modificato ben 26 articoli su trentotto che costituivano la legge quadro del 1994 sui lavori pubblici.La ratio della legge nelle intenzioni (?) del legislatore doveva essere quella di intervenire sugli istituti che sino ad oggi non hanno permesso l’ingresso di capitali privati nel mondo degli appalti pubblici: l’istituto della concessione e la finanza di progetto.

Ne sono prova l’eliminazione del limite temporale di 30 anni per la concessione e dell’altro limite del 50% dell’apporto di denaro pubblico.

Ancora di più ne sono prova le modifiche al project financing: nella programmazione possono essere inserite proposte di soggetti pubblici e privati, l’allargamento alle Camere di Commercio del ruolo propositivo, l’eliminazione dell’obbligo di appaltare il 30% qualora il promotore sia in possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire l’opera.

Gli effetti prodotti dalla legge obiettivo sulla procedura di valutazione d’impatto ambientale sono notevoli : in via incidentale va detto che la procedura nasce come strumento di prevenzione anziché di mero risarcimento del danno arrecato all’ambiente e che nell’ordinamento italiano non esiste una legge organica di disciplina della VIA.La legge obiettivo introduce la VIA semplificata con l’effetto che nell’ordinamento italiano sono definite due procedure valutative degli impatti una ordinaria , che riguarda le opere normali e l’altra semplificata che riguarda le opere strategiche pur avendo come fonte giuridica le medesime direttive la 85/337/CE e la 97/11/CE. Le differenze sul piano degli effetti sono notevoli  :

a)      la VIA semplificata è fatta sul progetto preliminare quella ordinaria sul definitivo

b)      sulle opere strategiche , che sono ad alto impatto ambientale si effettua la procedura semplificata che è meno rigorosa della procedura ordinaria che concerne  le opere a minore impatto

c)      la VIA semplificata  viene   fatta  da una Commissione Speciale ( DPCM 5.12.2002) che trasmette il parere al Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni.

d)      nella procedura ordinaria il Ministro dell’Ambiente congiuntamente a quello dei Beni Culturali emette il giudizio con D.M. nella procedura semplificata invece viene trasmesso al CIPE

e)      Ambiente e Beni Culturali possono esprimere il proprio “ motivato dissenso”e portare la decisione in Consiglio dei Ministri mentre nella procedura ordinaria sono gli altri ministeri ad esprimere il dissenso sul giudizio di compatibilità

f)       sul progetto preliminare non è possibile fornire le informazioni richieste dall’Allegato IV della Direttiva 97/11/CE considerato che i dettagli sulla cantierizzazione , sulle cave di prestito e sull’inserimento definitivo del progetto nel territorio non è possibile fornirli

g)      le opere strategiche sono automaticamente integrate nel Piano Generale dei Trasporti approvato con DPR 14.03.2001 che prescrive la Valutazione Ambientale Strategica statuendo che “ Nella realizzazione del Piano sarà dato carattere di priorità a quelle opere che abbiano positivamente superato la prevista VAS”.

Con la VAS si passa dalla “ compatibilità” alla “sostenibilità”.La VIA infatti valuta il “ qui” ed “ ora “ non gli effetti cumulativi e le trasformazioni che interessano un territorio in un periodo medio lungo insomma la VAS garantisce le condizioni di compatibilità a livello macro e in un orizzonte temporale medio/lungo .Con la VAS normata con la Direttiva 42/2001/CE l’Europa assume esplicitamente la sostenibilità come obiettivo delle insieme delle  azioni previste dal Piano o dal Programma .Il recente Codice degli Appalti non ha introdotto quelle radicali modifiche che con forza erano state richieste. Retrospettivamente osservando i costi di costruzione di alcune grandi opere realizzate con la legge obiettivo , e quindi attraverso il general concractor ,se  ne può  tranquillamente notare l’abnorme lievitazione.Un km di alta velocità ha un costo medio di 45 mln di euro mentre in Francia se ne spendono 15 e in Spagna 13.( fonte A.D. di RFI Rainer Masera al Convegno presso l’Aspen Institute nel marzo 2005).Un km di galleria agli svizzeri è costato a consuntivo 85 mln di euro mentre a progetto preliminare un km di galleria del Frejus ammonta a 300 mln di euro. 

Enti locali e 443/200.

Le Amministrazioni locali risultano  completamente escluse dal procedimento autorizzatorio e appare quasi una beffa la prescrizione contenuta nel regolamento attuativo della legge obiettivo ossia che le Regioni esprimono le loro osservazioni “ sentiti i Comuni “ .La previdente legislazione di garanzia e presidio dell’autonomia degli enti territoriali risulta sostanzialmente azzerata e la CdS sul progetto definitivo ha valore meramente consultivo .La beffa e il danno che ne deriverà agli Enti Locali è rappresentato dall’art.3 c 7 del D. Lgs 190/02 ove si afferma che l’approvazione del progetto definitivo comporta l’automatica variazione dello strumento urbanistico .Saranno però gli enti locali a provvedere alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate  e delle relative fasce di rispetto .

Sindrome NIMBY

L’acronimo nimby, è diventato il comodo marchio d’infamia per l’etichettatura di territori, cittadini e amministrazioni pubbliche che, sovente si oppongono a progetti che appaiono ispirati più da determinanti macroeconomiche che per dar risposta ai problemi che dovrebbero risolvere.Esempi? La richiesta di 13 rigassificatori, il potenziamento di tre metanodotti e la costruzione di uno nuovo. La potenzialità complessiva ammonterebbe a circa 225 mld di mc di gas, rispetto ad un fabbisogno stimato al 2010 di 100 mld di mc.Stessa logica ispira la procedura autorizzatoria di centrali termoelettriche.La potenza elettrica efficace installa nel 2006 ammontava a 87 Gw e nel 2007, alla presenza d’altre centrali realizzate si passerebbe a 95 Gw (Relazione AEEG 2006).La domanda massima italiana ? 58 Gw !L’amara considerazione poi è che l’eccesso d’offerta, non produce la diminuzione dei prezzi dell’elettricità per il cittadino, anzi lo fa aumentare. Il potere di mercato dell’oligopolio collusivo generato dalla farsesca liberalizzazione del mercato elettrico italiano è tutto qui! Nimby per cittadini e sostanziosi extraprofitti o vere e proprie rendite per isoliti noti.Infine la sindrome nimby è l’indicatore della crisi della rappresentanza che ha lasciato un vuoto nella trasmissione della domanda sociale alle Istituzioni proprio nel momento di massima alterazione delle problematiche ambientali.   

                     

                                                                                                                      Erasmo Venosi