Comunicato delle Associazioni dopo sentenza TAR Auronzo-Comelico

Una sentenza del TAR ha annullato il decreto 1676 del 5 dicembre 2019, con il quale il Ministero della Cultura aveva dichiarato “di notevole interesse pubblico ” un’area del Comelico e di Auronzo di particolare pregio, e proprio per questo al centro di progetti turistici legati all’industria dello sci e dell’accoglienza di lusso.
Ricorrenti i Comuni di Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Santo Stefano, San Nicolò e San Pietro, sostenuti dalla Provincia di Belluno. Si erano opposti al ricorso Italia Nostra, Mountain Wilderness Italia e Lipu.

 

COMUNICATO STAMPA di Italia Nostra, Mountain Wilderness Italia e Lipu a seguito della sentenza del TAR.

10.08.2022

Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Mountain Wilderness Italia e Lipu sono stupite e amareggiate dalla sentenza del TAR Veneto n. 1280/2022 che ha annullato il decreto dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) n. 1676/2019, che aveva dichiarato di notevole interesse pubblico l’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansei al fine di preservare gli eccezionali valori ambientali e paesaggistici ivi esistenti.
Le associazioni – intervenute in giudizio a fianco del Ministero – non avrebbero neppure pensato che il TAR potesse annullare tale decreto per un difetto di istruttoria e di motivazione, quando invece questo è fondato su una solida istruttoria e sostenuto da una approfondita motivazione.

Secondo le associazioni ambientaliste la decisione del TAR Veneto presenta molti profili di criticità.
In primo luogo, non sembra tener conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 164/2021, emessa in riferimento al suddetto decreto del MiBACT, ha chiaramente stabilito che il Ministero ha pieno titolo per prevedere anche “prescrizioni intese a regolamentarne l’uso (del valore paesaggistico di un bene ndr.), fino alla possibilità di vietarlo del tutto”. Inoltre, la decisione del TAR, aderendo in punto alla tesi dei Comuni, si è anche spinta a sindacare la scelta del MiBACT, esprimendosi su questioni connotate da ampia discrezionalità tecnica, che il Giudice amministrativo potrebbe sindacare solo in caso di un difetto di motivazione assoluto o di una irragionevolezza manifesta, che invece lo stesso Tribunale ha escluso.

Gli obiettivi con cui il MiBACT aveva agito nel suo decreto, dichiarando il notevole interesse pubblico di queste aree, sono conservare il paesaggio, riqualificare le aree degradate, salvaguardare l’architettura e la cultura locale, valori che senza dubbio valorizzano il turismo, rendendolo una attività economica di elevata qualità e redditività, anche nel lungo periodo. Al contrario, continuare a sostenere l’immotivata correlazione tra la tutela dei luoghi e il loro spopolamento non fa altro che aggravare le minacce, in primis legate ai cambiamenti climatici, che già stanno danneggiando i nostri territori, con ripercussioni pesanti sul tessuto economico-sociale.

Per tutte queste ragioni, le associazioni ambientalistiche stanno valutando se appellare la sentenza al Consiglio di Stato.

 


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Sentenza del TAR Veneto